PAGAMENTO SALDO IMU 2020
Il versamento della rata di saldo IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2020.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera N. 22 del 30/09/2020 di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Aliquote IMU a partire dal 2020
Si riportano, di seguito, le aliquote per il calcolo dell'IMU per le varie tipologie di immobili presenti nel territorio del Comune di Baucina.TIPOLOGIA | Aliquota IMU | AGEVOLAZIONI |
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ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE (pensionati residenti estero - anziani Casa di Riposo purché non locate) CON RELATIVE PERTINENZE (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) una per ciascuna categoria | 6,00 per mille | ESENTE |
ALTRI IMMOBILI (seconde case, garage, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.) | 9,6 per mille | |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (con funzioni produttive connesse alle attività agricole) | 1,0 per mille | |
AREE FABBRICABILI per i fabbricati indicati in catasto “F3” ricadenti nell’area “B” (centro urbano) | 9,6 per mille | |
AREE FABBRICABILI per i fabbricati indicati in catasto “F3” ricadenti nell’area “E” (verde agricolo) | 9,6 per mille | |
TERRENI AGRICOLI | 0,0 per mille | ESENTE |
Rif. Delibera di Giunta Municipale n.22 del 30/09/2020, |
PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020
La legge n. 160 del 27.12.2019 (legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Pertanto con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, rimane la TARI, viene abolita la TASI e viene rinormata l’IMU.
Il versamento della rata di acconto IMU per l’anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2020 in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, come previsto dal comma 762 della legge 160/2019.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 16/06/2020 ha deliberato ad unanimità "la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune limitatamente alla quota imu di competenza comunale (come specificato dalla risoluzione MEF n.5/DF);"
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno andrà eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dalla delibera di approvazione delle aliquote, pubblicata ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
Il Comune di Baucina non ha ancora approvato la delibera relativa alle aliquote IMU 2020.
Ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha abrogato il comma 779 della L. 160/2019, per l'anno 2020 i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote entro il 31 luglio 2020 (termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020). Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché' entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.
Aliquote IMU e TASI per il 2015-2016-2017-2018-2019
TIPOLOGIA | Aliquota IMU | Aliquota TASI |
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ABITAZIONE PRINCIPALE E ASSIMILATE (pensionati residenti estero - anziani Casa di Riposo purché non locate) CON RELATIVE PERTINENZE (C2 es. cantina, C6 garage, C7 tettoia) una per ciascuna categoria | ESENTE | 1,0 per mille |
ALTRI IMMOBILI (seconde case, garage, magazzini, negozi, uffici, laboratori arti e mestieri ecc.) | 6,5 per mille | 1,0 per mille |
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (con funzioni produttive connesse alle attività agricole) | ESENTE | 1,0 per mille |
AREE FABBRICABILI per i fabbricati indicati in catasto “F3” ricadenti nell’area “B” (centro urbano) | 74.4 €/mq | 1,0 per mille |
AREE FABBRICABILI per i fabbricati indicati in catasto “F3” ricadenti nell’area “E” (verde agricolo) | 24.80 €/mq | 1,0 per mille |
TERRENI AGRICOLI | ESENTI | ZERO |
Rif. Delibera di Giunta Municipale n.79 del 22/07/2015, per la TASI il Comune non ha deliberato pertanto si applica la tariffa base stabilita dallo Stato. |
nota per l'IMU sui terreni agricoli
il DL n. 4 del 24/01/2015 stabilisce che:
1. a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) (.....) si applica:
a) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. l'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione agli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D. Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.
3. i criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno d'imposta 2014.
4. per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del ministro dell'economia e delle finanze, (.....) del 28 novembre 2014(.....);
5. i contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015.
Il comune di Baucina è stato classificato parzialmente montano pertanto trova applicazione il comma 1 lettera b) del succitato DL 4/15.
I terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nel comune di Baucina sono esentati dal pagamento dell'IMU.
Chi non fosse coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale dovrà rivalutare il redditto domenicale del 25% e poi moltiplicarlo per 135; successivamente, al risultato ottenuto (cioè la base imponibile) si deve applicare l'aliquota IMU decisa dal Comune in cui è situato il terreno agricolo ( pari a 0,76 per il comune di Baucina)