OBBLIGHI DI TRASPARENZA ARERA DELIBERA N. 444/2019
In base alla delibera dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) n.444/2019 del 31/10/2019 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati e all’Allegato A “Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio gestione rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile  2020 – 31 dicembre 2023”vengono definiti qui di seguito gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all’utente relativi alla gestione delle tariffe e ai rapporti con gli utenti.

DATI RELATIVI AI GESTORE DELLE ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLE TARIFFE E RAPPORTI CON GLI UTENTI.

COMUNE DI BAUCINA
Corso Umberto I, 78
90020 Baucina (PAlermo)
Codice Fiscale 86000790823
Posta Elettronica Certificata
protocollo@pec.comune.baucina.pa.it
Telefono  0918202295
E-Mail  info@comune.baucina.pa.it

RIFERIMENTI E CONTATTI

Ufficio Tributi - Comune di Baucina
Via Umberto I n. 78
Telefono 0918202295 412 - 417
E-mail: tributi@comune.baucina.pa.it
Responsabile del Tributo Abrogio Fontana – e mail - tributi@comune.baucina.pa.it
Istruttore Amministrativo Margherita Monastero

NORMATIVA

Normativa statale
 
Con la legge di stabilità 2020, art.1, comma 738, legge 27 dicembre 2019 n. 160, è stata abrogata, con decorrenza dall’anno 2020, l’imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147. Sopravvivono alla suddetta abrogazione, come imposte autonome e non più come componenti della IUC:
La nuova IMU – Imposta Municipale propria
TARI – Tassa sui Rifiuti per la quale sono state fatte salve le disposizioni già contenute nella legge 147/2013 (art. 1, comma 780, legge 160/2019).
 

Atti del Comune

1.    Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)  approvato con delibera di C.C. n. 37 del 26/10/2019
2.    Delibera Consiglio Comunale  n.21 del del 30/09/2020 TARI 2020. "Approvazione Piano Economico Finanziario e tariffe"


TARI COSA E CHI

A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI)  in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 639 e seguenti Legge 147/2013 aggiornato da ultimo dall’art.1, comma 780, Legge 160/2019.
La TARI ha sostituito il Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) applicato dal Comune per il 2013.
La tassa è istituita a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
Il servizio comprende lo spazzamento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclo, il riutilizzo, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolta sulla base dei criteri determinati con il D.P.R. 158/1999 .

REGOLE GENERALI DI CALCOLO DELLA TARIFFA

Gli elementi utili per il calcolo TARI sono i seguenti:

•    totale superficie utile calpestabile in metri quadri (comprese le pertinenze)
•    periodo di riferimento dell’occupazione e/o detenzione dell’immobile
•    nucleo familiare (residenti nell’immobile dichiarato)
•    quota fissa (calcolata moltiplicando i metri quadrati dell’unità immobiliare dichiarata per il numero di persone che la occupano). Per i non residenti si rimanda per il calcolo dei componenti alla tabella dell’art.15co.6 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 26/10/2019.
•    quota variabile( finalizzata alla copertura dei costi di servizio per raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti..
•    quota provinciale (TEFA) 5%

TEFA: il Tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (ex art. 19 D.Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019) viene aggiunto all’importo netto della TARI e riversato alla provincia di Livorno. Per l’anno 2020 è pari al 5% del dovuto annuo.

Le riduzioni, agevolazioni o esenzioni applicabili sia alle utenze domestiche che non domestiche sono previste dall’art.19 all’art.23 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.37del 26.10.2019.
Ogni riduzione agevolazione o esenzione presuppone alla base una richiesta, non si applicano quindi in automatico.
In caso di attivazione variazione, cessazione o richiesta di agevolazione, riduzione o esenzione viene effettuato comunque un conguaglio entro la fine dell’anno in cui è avvenuta la variazione.

RIDUZIONI TARIFFARIE PER STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE DEGLI UTENTI

L’art.24 del Regolamento TARI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 26.10.2020 prevede le seguenti esenzioni/agevolazioni per stato di disagio economico e sociale:
Esenzioni:
-    nuclei familiari composti da soli anziani con almento un componente con età superiore a settanta anni e reddito nucleo familiare inferiore o uguale ad € 10.000
-    nucleo familiare titolare di un reddito complessivo non superiore alla pensione minima INPS per lavoratore dipendente e che nel nucleo familiare non vi sono proprietari di beni immobili comunque denominati


MODALITA’ DI PAGAMENTO

Per l’anno 2020 la TARI viene riscossa in acconto e saldo:
ACCONTO 30 Aprile 2020
SALDO 31 Dicembre 2020
L’acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate, per l’anno 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale 23 del 30/07/2019.
Il saldo verrà calcolato sulla base delle tariffe 2020 approvate con Delibera Consiglio Comunale  n.21 del del 30/09/2020
In caso di omesso versamento alla data sopra indicata è possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
Il Comune di Baucina provvede all’invio dell’avviso di pagamento accompagnato dal modello F24 precompilato per il versamento in 2 rate o in un’unica soluzione.
Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite modelloF24 utilizzando il modello precompilato.
Il mancato ricevimento dell’avviso non esime in alcun caso il contribuente dall’obbligo del pagamento della Tassa alle date sopra indicate.
In caso di mancato recapito dell’avviso di pagamento l’utente puo’:
•    contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Baucina sito in via Umberto I n,78  ai numeri 0918202295;
•    richiederlo per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail tributi@comune.baucina.pa.it

RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO,

In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto entro la scadenza il Comune provvede alla notifica dell’avviso di accertamento per omesso o parziale versamento con l’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato o versato tardivamente, degli interessi e degli oneri previsti dal vigente regolamento delle Entrate.

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ERRORI E/O VARIAZIONI DA PARTE DEGLI UTENTI.

Nel caso di errori degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa i contribuenti devono:
•    contattare telefonicamente al 0918202295 l’Ufficio Tributi
•    contattare l’uffico Tributi  tramite e mail al seguente indirizzo tributi@comune.baucina.pa.it
•    utilizzare la modulistica sul nostro sito (www.comune.baucina.pa.it) seguendo questo percorso Sezione Tributi → IUC (IMU TARI TASI) →TARI→Modulistica. La modulistica una volta scaricata può essere inviata via mail a tributi@comune.baucina.pa.it o  via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.baucina.pa.it - o via posta  a Corso Umberto I, 78 – 90020 -Baucina (PA). I moduli compilati e inviati via mail, via PEC o via posta devono essere sempre corredati della fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario.•   

RICORSO/RECLAMO A SEGUITO DI NOTIFICA DI AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le fasi del processo tributario anche per gli atti di competenza del Comune. Infatti, nei casi previsti dall’art 17 bis del D.Lgs. 546/1992 - come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e dal D.L. 50/2017 - con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune (procedimento di reclamo-mediazione) che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra contribuente e Comune.Il modello ricorso reclamo  è disponibile sul nostro sito (www.comune.baucina.pa.it) seguendo questo percorso Home->Modulistica->Tributi-TARI.


CONGUAGLI COMPENSAZIONI E RIMBORSI

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell’utenza che comportino variazione del tributo in corso d’anno sono considerate per il tributo dell’anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell’utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso (art. 27, comma 6,  del vigente Regolamento TARI).

Il rimborso riconosciuto dovuto viene effettuato entro 180 giorni dalla richiesta (art.1, comma 164, Legge 296/06).  Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. (art.34 del vigente Regolamento TARI).

ARERA
 
L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva Legge 481/1995) e già esercitati negli altri settori di competenza.
Con la deliberazione n. 443 del 31/10/2019 ARERA definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).
Con la deliberazione n. 444 del 31/10/2019 ARERA definisce le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1aprile 2020 - 31 dicembre 2023. Nell'ambito di intervento sono ricompresi gli elementi informativi minimi da rendere disponibili attraverso siti internet, gli elementi informativi minimi da includere nei documenti di riscossione (avviso di pagamento o fattura) e le comunicazioni individuali agli utenti relative a variazioni di rilievo nella gestione.
 
Il sito di ARERA è consultabile al link www.arera.it

Data di pubblicazione: 18/01/2021
 

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