I PROVVEDIMENTI STATALI

In questa pagina, cliccando sui link che portano il nome degli atti, è possibile accedere alla pagina illustrativa dei principali provvedimenti adottati a livello nazionale per il contenimento del contagio del Cov-Sars Covid-19 (Nuovo Coronavirus). 

DAL PRESENTE LINK SI ACCEDE ALLA SEZIONE CORONAVIRUS DEL SITO DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Sotto ogni atto è riportata un sintetico e non esaustivo abstract dei contenuti dei principali provvedimenti relativi alla fase del cosiddetto "lockdown"

DPCM 26 aprile 2020
Il decreto apre la cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza Coronavirus. 

DPCM 10 aprile 2020
Il decreto dispone la proroga delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 fino al 3 maggio 2020. 

DPCM 1 aprile 2020
Il decreto dispone la proroga delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19 fino al 13 aprile 2020. 

Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19
Il decreto rinnova le misure in materia di contenimento del contagio e fissa nuove sanzioni verso chi trasgredisce le norme.

DPCM 22 marzo 2020
Le disposizioni attengono principalmente alla sospensione di tutte le attività economiche che non facciano parte delle filiere dei beni di prima necessità e dei beni sanitari. 

Ordinanza dei ministri della Salute e dell'Interno del 21 marzo 2020
Viene disposto il divieto di spostamento fra Comuni se non per comprovate ragioni.

DPCM 11 marzo 2020
Le principali misure introdotte dal decreto: 
• Sono sospese e quindi chiuse le attività commerciali al dettaglio;
• Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
• Sono sospese e quindi chiuse le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 
• Sono sospese e quindi chiuse le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) mentre possono rimanere aperte le lavanderie e i servizi di pompe funebri, così come elencate nell'allegato 2;
• Si rammenta che in tutte le attività che rimangono aperte occorre che vengano osservate le norme di distanza interpersonale e tutte le regole già disposte in precedenza in materia divieto di assembramento e buone pratiche in tema di pulizia e di igiene;
• Le grandi catene di distribuzione rimangono aperte solo per consentire l’accesso alle attività consentite
• Possono rimanere aperte per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come ad esempio supermercati, discount di alimentari, minimercati, articoli per l’igiene. 
• Possono rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale;
• Possono rimanere aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.

DPCM 9 marzo 2020
Con il decreto, fra le altre misure, viene disposto che
-bisogna evitare ogni spostamento delle persone fisiche,  salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. 
- sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- sono sospense delle attività didattiche ed universitarie fino al 3 aprile 
- sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00;
 
DPCM 8 marzo 2020
Fra le principali misure si dispone
-  la chiusura di cinema, teatri, musei, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati
- che i gestori di ristoranti e bar hanno l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro 

DPCM 4 marzo 2020
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