COVID-19. Le nuove sanzioni per chi viola le norme di contenimento del contagio. DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020 N. 19

Pubblicata il 27/03/2020

Da oggi è in vigore un nuovo decreto legge (DL 25 marzo 2020 n. 19, consultabile interamente in allegato) che cambia le sanzioni per chi trasgredisce gli obblighi fissati per il contenimento dei contagi. Non si applicherà più la sanzione da 206 euro a tre anni di carcere fissata dall’articolo 650 del codice penale. Sarà applicata piuttosto una sanzione amministrativa, una multa che può andare da 400 a 3000 euro. Se, inoltre, il mancato rispetto delle norme avviene su un veicolo le sanzioni sono aumentate di un terzo e quindi si rischia di pagare fino a 4000 mila euro.
A queste sanzioni amministrative si applicano tuttew le regole della materia comprese quellevsul pagamento in misura ridotta (del 30 per cento) se il versamento avviene entro 5 giorni.
Se la violazione fossa reiterata (e quindi si trasgredisce alla regole per più di una volta) la sanzione è raddoppiata. Si può quindi arrivare a pagare fino a 6000 euro se a piedi e 8000 euro se su un veicolo.
La sanzione penale, però non viene a mancare del tutto. La trasgressione delle  misure di contenimento infatti può comunque costituire reato e in quel caso si applicheranno le più serie misure previste dal codice penale. L’articolo 438 prevede il reato di per chi “cagiona la diffusione di germi patogeni”. Le sanzioni sono il carcere da tre a dodici anni se dal comportamento ne scaturisce la morte di qualcuno mentre ove dalla propria condotta colposa scaturisce la diffusione del virus la sanzione il carcere da uno a cinque anno.
Sanzioni specifiche sono previste per chi, risultato positivo,  al virus è tenuto a osservare la quarantena obbligatoria a casa propria (o nella dimora in cui si trova) ma trasgredisce all’ordine. In questo caso si rischia l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
Le sanzioni sono retroattive anche se, ai denunciati prima di oggi, l'applicazione è prevista in misura ridotta della metà.

Per le attività commerciali

Le attività commerciali che dovrebbero restare chiuse, ma trasgrediscono all’ordine possono subire oltre alla multa) la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per un periodo da 5 a 30 giorni. Tale sanzione si applica a partire dalla fine del periodo di emergenza salvo la possibilità di applicazione di una sospensione immediata per evitare la prosecuzione dell’attività. Se la violazione è reiterata si applica la sanzione massima.
Ecco l’elenco delle attività che rischiano la sanzione accessoria:
•  cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
•  eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati;
•  servizi educativi per l’infanzia, attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
•  delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; 
•  attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
•  attività d’impresa o professionali, anche ove comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale; 
•  fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità.

Allegati

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Allegato dl 19 2020.pdf 318.61 KB

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