COVID-19. Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri dell'undici marzo 2020

Pubblicata il 12/03/2020

A seguito dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 sono state introdotte nuove misure di contenimento del contagio del Coronavirus sull’intero territorio nazionale. Ecco quali.

• Sono sospese e quindi chiuse le attività commerciali al dettaglio;
• Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari
• Sono sospese e quindi chiuse le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); 
• Sono sospese e quindi chiuse le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) mentre possono rimanere aperte le lavanderie e i servizi di pompe funebri, così come elencate nell'allegato 2;
• Si rammenta che in tutte le attività che rimangono aperte occorre che vengano osservate le norme di distanza interpersonale e tutte le regole già disposte in precedenza in materia divieto di assembramento e buone pratiche in tema di pulizia e di igiene;
• Le grandi catene di distribuzione rimangono aperte solo per consentire l’accesso alle attività consentite
• Possono rimanere aperte per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità come ad esempio supermercati, discount di alimentari, minimercati, articoli per l’igiene. A titolo esaustivo si fa rimando alle attività elencate nell’allegato n.1;
• Possono rimanere aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale;
• Possono rimanere aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
• Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
• Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi;
• Possono essere continuate le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

Per ciò che riguarda le attività produttive - dovendosi intendere le imprese artigiane, manifatturiere e industriali - e alle attività professionali il Dpcm si esprime in termini di raccomandazioni:

• Tali attività sono invitate a ricorrere quanto più possibile al tele lavoro per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• Ove possibile si raccomanda siano  incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• Le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione sono preferibilmente sospese;
• Sono incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine  forme di ammortizzatori sociali;
• Le attività produttive e professionali possono continuare anche laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento. In tal caso è prescritta l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio attraverso il ricorso a strumenti di protezione individuale;
• Inoltre per le sole attività produttive - intese come imprese artigiane, industriali e manifatturiere - si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Salvo diverse disposizioni le presenti misure si applicano dal 12 al 25 marzo.

Allegati

Nome Dimensione
Allegato DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf.pdf 320.08 KB
Allegato allegato 1 DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf 50.59 KB
Allegato Allegato 2 DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf 15.36 KB

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto